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La retribuzione dell'apprendistato nel contratto del commercio, segue un determinato trattamento economico legato ai livelli del commercio.

L'apprendista di una qualsiasi attività commerciale deve avere una retribuzione che non può scendere sotto determinati livelli. Più in specifico:
  • la retribuzione deve essere di 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato
  • la retribuzione deve essere 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato
Facendo qualche esempio, per capire meglio: se si viene assunti con l'apprendistato nel contratto del commercio in una segreteria commerciale, se l'impiegato presente in azienda, che si occuperà della formazione ha un 3° livello, a voi deve essere fatto un 5° livello per metà del periodo di apprendistato e un 4° livello per l'altra metà.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello del commercio, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

Anche nel contratto del commercio è severamente vietato che la retribuzione dell'apprendista sia con tariffe di cottimo. Scopri gli obblighi del datore di lavoro.