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Nel contratto del commercio la quattordicesima corrisponde ad uno stipendio (importo pari ad una mensilità) che il datore di lavoro dovrà versare il 1 luglio di ogni anno (diverso invece è la data della tredicesima).

Nel caso non si sia lavorato dal 1 luglio dall'anno precedente, l'ammontare della quattordicesima viene calcolato sui mesi effettivamente lavorati fino a luglio.

Per esempio nel caso in cui si lavori dal 1 novembre con uno stipendio mensile lordo di 1500 euro, si avrà diritto a: 1500/12=125x8 (i mesi lavorati fino a luglio)=1000 euro lordi di tredicesima.

Per chi lavora con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima avviene sulla base della mesi degli elementi fissi e variabili dello stipendio.

Non hanno diritto alla quattordicesima quei lavoratori che già percepiscono una mensilità extra oltre alla tredicesima.

Sul blog Contratto di Lavoro abbiamo approfondito il tema.
Nel contratto del commercio la tredicesima corrisponde ad uno stipendio (importo pari ad una mensilità) che il datore di lavoro dovrà versare a ridosso del Natale.

Nel caso in cui il contratto lavorativo non è iniziato il 1 gennaio dell'anno in corso, la tredicesima, che spetta comunque al lavoratore, equivale ad 1/12 dello stipendio mensile moltiplicato per i mesi di servizio prestato.

Per esempio nel caso in cui si lavori dal 1° marzo con uno stipendio mensile lordo di 1500 euro, si avrà diritto a: 1500/12=125x10 (i mesi lavorati)=1250 euro lordi di tredicesima.

Nel caso di lavoratori con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo dovrà essere fatto sulla media di queste. Nel caso di assenze non retribuite, come i periodi di aspettativa, questi non vengono inclusi nel calcolo della tredicesima.

Leggi tutte le informazioni relative allo stipendio nel contratto commercio e alla quattordicesima.