L'aspettativa nel contratto del commercio, è un diritto di tutti i lavoratori, anche con contratto di apprendistato, nel caso di gravi motivi familiari (malattie o decesso) di uno dei componenti della propria famiglia entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni). Per informazioni leggi i permessi per lutto.
L'aspettativa nel commercio può essere utilizzata in modo continuativo o frazionato nel tempo. Comunque non può essere superiore a due anni. Durante questo periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre l'aspettativa non è calcolata ai fini dell'anzianità di servizio.
Il lavoratore che vuole l'aspettativa con il contratto del commercio, dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo e precisando anche la durata minima e documentare il legame di parentela.
Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni (3 giorni in caso di urgenza comprovata) dalla richiesta di aspettativa, a decidere se concederla o no al lavoratore. Se il datore di rifiuta di concedere l'aspettativa, deve motivare la sua decisione, come anche un'eventuale proposta di rinvio o di concessione parziale.
Nel caso di rifiuto, il lavoratore con contratto di commercio, può recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso. Il lavoratore ha poi diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di aspettativa previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Leggi tutte le informazioni sull'aspettativa non retribuita nel commercio.
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