Ai lavoratori con il contratto del commercio spetta l'aspettativa non retribuita per malattia per un periodo massimo di 180 giorni.
Per 180 giorni ai lavoratori ammalati verrà conservato il posto. A seguito di una richiesta del lavoratore si potrà avere un prolungamento dell'aspettativa non retribuita per un periodo non superiore di 120 giorni (da richiedere prima della scadenza dei 180 giorni con raccomandata A/R).
Nel caso di una patologia grave e continuativa, comprovata dal Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 12 mesi (periodo massimo).
Nel caso di aspettativa non retribuita per infortunio, il periodo massimo di 180 giorni può essere prolungato per tutta la durata dell'infortunio.
Scopri tutte le informazioni per l'aspettativa, la malattia nel commercio e i permessi per assistenza figli.
Per 180 giorni ai lavoratori ammalati verrà conservato il posto. A seguito di una richiesta del lavoratore si potrà avere un prolungamento dell'aspettativa non retribuita per un periodo non superiore di 120 giorni (da richiedere prima della scadenza dei 180 giorni con raccomandata A/R).
Nel caso di una patologia grave e continuativa, comprovata dal Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 12 mesi (periodo massimo).
Nel caso di aspettativa non retribuita per infortunio, il periodo massimo di 180 giorni può essere prolungato per tutta la durata dell'infortunio.
Scopri tutte le informazioni per l'aspettativa, la malattia nel commercio e i permessi per assistenza figli.