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Ai lavoratori con il contratto del commercio spetta l'aspettativa non retribuita per malattia per un periodo massimo di 180 giorni.

Per 180 giorni ai lavoratori ammalati verrà conservato il posto. A seguito di una richiesta del lavoratore si potrà avere un prolungamento dell'aspettativa non retribuita per un periodo non superiore di 120 giorni (da richiedere prima della scadenza dei 180 giorni con raccomandata A/R).

Nel caso di una patologia grave e continuativa, comprovata dal Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 12 mesi (periodo massimo).

Nel caso di aspettativa non retribuita per infortunio, il periodo massimo di 180 giorni può essere prolungato per tutta la durata dell'infortunio.

Scopri tutte le informazioni per l'aspettativa, la malattia nel commercio e i permessi per assistenza figli.
L'aspettativa nel contratto del commercio, è un diritto di tutti i lavoratori, anche con contratto di apprendistato, nel caso di gravi motivi familiari (malattie o decesso) di uno dei componenti della propria famiglia entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni). Per informazioni leggi i permessi per lutto.

L'aspettativa nel commercio può essere utilizzata in modo continuativo o frazionato nel tempo. Comunque non può essere superiore a due anni. Durante questo periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre l'aspettativa non è calcolata ai fini dell'anzianità di servizio.

Il lavoratore che vuole l'aspettativa con il contratto del commercio, dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo e precisando anche la durata minima e documentare il legame di parentela.

Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni (3 giorni in caso di urgenza comprovata) dalla richiesta di aspettativa, a decidere se concederla o no al lavoratore. Se il datore di rifiuta di concedere l'aspettativa, deve motivare la sua decisione, come anche un'eventuale proposta di rinvio o di concessione parziale.

Nel caso di rifiuto, il lavoratore con contratto di commercio, può recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso. Il lavoratore ha poi diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di aspettativa previo preavviso non inferiore a sette giorni.

Leggi tutte le informazioni sull'aspettativa non retribuita nel commercio.