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La maternità nel contratto del commercio cambia in base al periodo in cui ci si trova durante il congedo per maternità.

Nei due mesi precedenti al parto e durante il periodo tra la data del parto e il parto stesso, la retribuzione che spetta alle lavoratrici è del 100%.

Dopo il parto, per i tre mese successivi, la retribuzione che spetta alle lavoratrici è del 80%. Leggi anche i permessi per nascita figlio.
Nel CCNL Contratto del Commercio il congedo per maternità è un diritto che spetta alle lavoratrici che possono astenersi dal lavoro:
  • per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza
  • per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso
  • per i tre mesi dopo il parto (oppure leggi tutte le informazioni sul part time post maternità nel commercio)
  • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto
Con il contratto del commercio le lavoratrici in maternità hanno la possibilità, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. In questo caso però un medico specialista deve attestare con un certificato che questa opzione non pregiudichi la salute della lavoratrice e del bambino.

Durante il periodo di maternità, entrambe i genitori (congedo parentale), quindi anche il padre, ha gli stessi diritti del congedo di maternità.

Da non dimenticare la retribuzione della maternità nel contratto del commercio, tutte le informazioni sull'astensione obbligatoria per maternità e l'aspettativa nel commercio.