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Nel contratto del commercio c'è la possibilità di accordi per la flessibilità dell'orario. In particolare per i stroardinari si possono seguire queste modalità:
  1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane
  2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane

Nel caso numero 1 ai lavoratori con questo criterio di flessibilità dell'orario, gli verrà riconosciuto un aumento del monte ore di permessi retribuiti di 45 minuti ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Nel caso numero 2 ai lavoratori con questo criterio di flessibilità dell'orario, gli verrà riconosciuto un aumento del monte ore di permessi retribuiti di 70 minuti ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Nel caso i lavoratori siano interessati, possono anche utilizzare il 50% delle suddette ore accumulate come riposi compensativi.
Nel contratto del commercio il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dal contratto firmato al momento dell'assunzione.

Il giorno (o giorni) di riposo dipendono molto dall'orario di lavoro e nel caso del part-time, dall'applicazione di questo: orizzontale o verticale.

Proprio per la sua natura, nel commercio è previsto anche il lavoro domenicale, dal quale sono esentati solo alcune categorie.

Naturalmente, il lavoratore oltre al riposo settimanale ha diritto anche alle festività del commercio e ai permessi retribuiti e ferie.
Il lavoro domenicale nel contratto del commercio è regolato da alcune disposizioni che prevedono che anche il lavoratore che abbia il turno di riposo la domenica, debba svolgere, se richiesto dall'azienda, l'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste.

Non sono tenuti ad assicurare la copertura del lavoro domenicale:
  • le madri, o padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni
  • i lavoratori che assistono portatori di handicap o persone non autosufficienti
Il lavoro domenicale viene retribuito con una maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione oraria.

Leggi tutte le informazioni sugli straordinari nel contratto commercio, sul riposo settimanale, sul lavoro notturno e sul lavoro nei festivi.
Nel contratto commercio, la banca delle ore è stata istituita per consentire di utilizzare le ore lavorate in eccedenza, sul normale orario di lavoro, per indirizzarle in una sorta di "conto ore" che il lavoratore potrà usare come permessi quando lo riterrà opportuno.

Ma per la banca ore, esistono delle regole da seguire per la fruizione di queste ore accantonate grazie ai servizi prestati oltre l'orario di lavoro:
  • i lavoratori non possono usufruire della banca ore nei mesi di luglio, agosto e dicembre. Inoltre non possono accedere alla banca ore oltre il 10% della forza occupata in azienda
  • questi permessi o riposi possono essere goduti in gruppi di 4 o 8 ore
L'azienda è obbligata a fornire al lavoratore, ogni 31 dicembre, il saldo della banca ore accumulata, con i movimenti (come in un conto corrente).

Per la richiesta delle ore, è obbligatorio che ogni lavoratore ne faccia richiesta per iscritto almeno 5 giorni prima della data scelta per il riposo.

Da non dimenticare tutte le informazioni sui permessi retribuiti nel commercio e sull'orario di lavoro nel commercio.
Nel contratto del commercio, l'orario di lavoro normale settimanale è fissato in 40 ore.

Nel caso in cui le aziende utilizzino il sistema di flessibilità, ci sarà un incremento di 8 ore nei permessi retribuiti (leggi anche le informazioni sulla banca ore).

E' anche possibile che le aziende utilizzino un orario di lavoro di 39 ore (con l'eliminazione di 36 ore di permessi retribuiti annuali) o 38 ore (con l'eliminazione di 72 ore di permessi retribuiti annuali).

Le eventuali modifiche all'orario di lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'articolazione settimanale, deve essere messa in atto cercando di accordare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori.

In generale i cambiamenti dell'orario settimanale devono essere comunicati entro il 30 novembre di ciascun anno ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'azienda può richiedere di superare l'orario di lavoro (fino ad un limite di 44 ore settimanali) per un periodo massimo di 16 settimane. In contrattazione si potrà arrivare a 48 ore settimanali come limite.

Leggi anche le informazioni relative alle ferie nel contratto commercio e sul riposo settimanale.