Visualizzazione post con etichetta riposo settimanale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta riposo settimanale. Mostra tutti i post
Nel contratto del commercio c'è la possibilità di accordi per la flessibilità dell'orario. In particolare per i stroardinari si possono seguire queste modalità:
  1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane
  2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane

Nel caso numero 1 ai lavoratori con questo criterio di flessibilità dell'orario, gli verrà riconosciuto un aumento del monte ore di permessi retribuiti di 45 minuti ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Nel caso numero 2 ai lavoratori con questo criterio di flessibilità dell'orario, gli verrà riconosciuto un aumento del monte ore di permessi retribuiti di 70 minuti ogni settimana di superamento dell'orario normale settimanale.

Nel caso i lavoratori siano interessati, possono anche utilizzare il 50% delle suddette ore accumulate come riposi compensativi.
Nel contratto del commercio il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dal contratto firmato al momento dell'assunzione.

Il giorno (o giorni) di riposo dipendono molto dall'orario di lavoro e nel caso del part-time, dall'applicazione di questo: orizzontale o verticale.

Proprio per la sua natura, nel commercio è previsto anche il lavoro domenicale, dal quale sono esentati solo alcune categorie.

Naturalmente, il lavoratore oltre al riposo settimanale ha diritto anche alle festività del commercio e ai permessi retribuiti e ferie.