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La malattia nel contratto del commercio ha una determinata retribuzione, in base anche alla durata della malattia stessa:
  • 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza)
  • 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°
  • 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi
Novità! Leggi la nuova retribuzione per la malattia nel CCNL commercio 2011.

Le percentuali si riferiscono alla retribuzione giornaliera netta che spetta al lavoratore secondo contratto, in base anche ai livelli del commercio. Leggi anche le informazioni sull'indennità dell'infortunio e i permessi per assistenza figli.
In caso di malattia nel contratto del commercio, come negli altri contratti, si dovrà dare immediata comunicazione al datore di lavoro (ufficio del personale). In caso di mancata comunicazione, l'assenza, dopo un giorno, sarà considerata ingiustificata.

Quando il lavoratore con il contratto del commercio è in malattia, è obbligato a rispettare gli orari di visita fiscale: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Durante la malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre). Dopo i 180 giorni, il datore di lavoro può richiedere il licenziamento del lavoratore.

Novità! Leggi le novità per la malattia nel contratto del commercio 2011.

Leggi tutte le informazioni riguardo la retribuzione nella malattia con il contratto del commercio, al fondo est, l'aspettativa non retribuita, l'infortunio, i permessi per assistenza figli e il periodo di comporto.

Da non dimenticare che il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.